Cass. pen. n. 44188 del 20 settembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI - Obbligo di concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena - Condizioni.
In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5
Cod. Pen. art. 479