Cass. pen. n. 44188 del 20 settembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI - Obbligo di concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena - Condizioni.


In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 1513 del 2014

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5
Cod. Pen. art. 479

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