Cass. civ. n. 5336 del 17 marzo 2016

Testo massima n. 1


Nell'azione di danno temuto è legittimato passivo, non solo, il titolare del diritto reale, ma anche il possessore e colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene da cui si assume che derivi la situazione di pericolo di danno grave, in quanto l'obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell'effettivo potere fisico sulla cosa.

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