14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2732 del 11 febbraio 2016
Testo massima n. 1
Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, il decorso di un significativo lasso temporale tra la cessazione dell’ultimo contratto e la messa in mora del datore da parte del lavoratore, in uno al reperimento, nelle more, di altra occupazione a tempo indeterminato, costituiscono indici sufficienti della volontà delle parti di porre definitivamente fine a ogni rapporto lavorativo e da configurare la risoluzione del rapporto per mutuo consenso. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d’appello che aveva accertato la risoluzione consensuale del rapporto atteso il decorso di cinque anni tra la cessazione dell’ultimo contratto e la contestazione stragiudiziale della legittimità del termine, nonché l’avvenuta assunzione della ricorrente a tempo indeterminato da parte di altro datore prima dell’instaurazione del giudizio ].
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