Cass. civ. n. 4449 del 14 febbraio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Accertamento della portata e dell'idoneità del titolo esecutivo - Esame della situazione di fatto - Utilità a colmare le lacune del titolo - Limiti - Determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra costruzioni da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione.


Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7124 del 1991

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2931
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 873
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

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