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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9968 del 16 maggio 2016

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9968 del 16 maggio 2016

Testo massima n. 1

Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l’efficacia probatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell’imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.

Testo massima n. 2

In materia di vendita a campione, il giudice può vagliare qualsiasi risultanza probatoria al fine di accertare eventuali difformità della merce rispetto al campione convenuto, utilizzando, al riguardo, anche documenti nella disponibilità della parte acquirente.

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