Cass. civ. n. 991 del 20 gennaio 2016
Testo massima n. 1
L'art. 2126 c.c. ha applicazione generale e riguarda tutte le ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze di una P.A. compresa tra quelle di cui all'art. 2 del d.l.vo n. 165 del 2001, salvo il caso in cui l'attività svolta risulti illecita perché in contrasto con norme imperative e poste a tutela di diritti fondamentali della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del diniego della retribuzione per la cd. "doppia reperibilità" di un medico ospedaliero, aveva rilevato che il detto servizio non era espressamente previsto dall'art. 82 del d.p.r. n. 270 del 1987 e dall'art. 20 c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria, e per i reparti di area medica era precluso dall'accordo quadro regionale e dalla deliberazione dell'ASL di appartenenza).
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