Cass. pen. n. 44669 del 12 settembre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Opposizione all’esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., presentata per via telematica - Competenza funzionale - Indicazione.


La competenza funzionale a dichiarare, con ordinanza "de plano", l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., depositata telematicamente in conformità al disposto dell'art. 111-bis cod. proc. pen., appartiene al giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 47750 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis

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