Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6285 del 30 marzo 2004

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6285 del 30 marzo 2004

Testo massima n. 1

L’esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa è suscettibile di sindacato in sede di legittimità soltanto se la motivazione non dà adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito. [ Nella specie, la S.C. ha tassato la sentenza di merito che aveva ridotto ad un importo estremamente esiguo la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico in favore di una donna che, a seguito del trauma addominale provocato da un incidente stradale, aveva subito una interruzione di gravidanza, rilevando che le affermazioni contenute nella sentenza di merito, secondo le quali l’interruzione di gravidanza si era verificata naturalmente e senza particolari problemi terapeutici, si traducevano in argomentazioni poco chiare, incoerenti ed inadeguate, raffrontate alla fattispecie concreta, per evidenziare il procedimento logico seguito nella liquidazione equitativa ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze