Cass. pen. n. 44677 del 13 luglio 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE
Omicidio volontario e preterintenzionale - Distinzione in base all'elemento psicologico - Conseguenze - Fattispecie.
Sussiste il delitto di omicidio volontario, e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, nel caso in cui la condotta dell'agente riveli, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione, da parte del predetto, anche solo dell'eventualità che dal proprio comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui è stata esclusa la preterintenzione sul rilievo che l'imputato avesse colpito al volto la moglie con uno schiaffo e una stampella, cagionandole un poli-traumatismo da contusioni che, in un soggetto già in precarie condizioni di salute perché affetto da altre patologie, nonché in stato settico, ne aveva comportato il decesso).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 575