14 Mag Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18741 del 23 settembre 2016
Testo massima n. 1
La necessità di assicurare l’economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali – in conformità con l’art. 111 Cost. – nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell’ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità.
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