14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13857 del 7 luglio 2016
Testo massima n. 1
L’impossibilità morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell’art. 2724, comma 1, n. 2, c.c., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale, non è configurabile a fronte della mera astratta posizione di preminenza della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa, o di un vincolo affettivo con la persona stessa, ma non è comunque esigibile l’allegazione di circostanze ostative assolute, sicché tale situazione non può essere negata in presenza di circostanze, anche di dettaglio, particolari o speciali, concorrenti a specificare la situazione di oggettivo impedimento psicologico, dovendosi volgere l’operato del giudice, con specifica sensibilità, alla valutazione delle circostanze allegate, sia in relazione al tipo di rapporto dedotto “inter partes”, sia alla possibile incidenza di eventi o situazioni particolari.
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