Cass. civ. n. 448 del 08 gennaio 2024
Testo massima n. 1
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI Transazione stragiudiziale tra le parti avvenuta dopo la sentenza di primo grado e subito dopo la proposizione dell'appello - Mancato svolgimento in appello di attività difensiva da parte dell'avvocato della parte appellata - Solidarietà delle parti circa l’obbligo di pagare il compenso degli avvocati ex art. 68 L.P.F. - Esclusione - Fondamento.
L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex artt. 13, comma 8, l. n. 247 del 2012 e 68, r.d.l. n. 1578 del 1933, opera nei confronti dei soli soggetti che siano stati parte del giudizio; diversamente è escluso qualora la transazione o l'accordo tra le parti intervengano quando, pur essendo formalmente pendente un giudizio, la parte il cui patrono viene ad invocare il suddetto meccanismo non si sia costituita e non abbia assunto, quindi, la veste di parte processuale e ulteriormente il giudizio, privo di effettività ed attualità, venga ad essere definito con pronuncia derivante proprio dal mancato instaurarsi del rapporto processuale pieno.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13
Cod. Civ. art. 1292
Cod. Civ. art. 1965