Cass. pen. n. 44864 del 14 settembre 2023

Testo massima n. 1


INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI - Preclusione processuale per mancata riapertura delle indagini dopo l'archiviazione - Presupposto - Identità del fatto - Fattispecie.


La preclusione processuale ex art. 414 cod. proc. pen. derivante dall'omessa riapertura delle indagini dopo l'intervenuta archiviazione richiede che si sia in presenza dello stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'identità del fatto in relazione ad alcuni episodi che, in sé considerati, erano stati già archiviati perché non costituenti notizia di reato, e poi erano stati riproposti nell'imputazione elevata ai sensi dell'art. 319 cod. pen. nell'ottica della complessiva condotta corruttiva).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 3444 del 2007

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 319

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