Cass. pen. n. 53436 del 16 dicembre 2016

Testo massima n. 1


Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), è configurabile anche in presenza di una condotta ingannevole del soggetto investito di qualifica pubblicistica nei confronti del privato, quando essa sia finalizzata alla falsa rappresentazione non della doverosità della promessa o della dazione (nella quale ipotesi potrebbe configurarsi il reato di truffa), ma a quella dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto perché il privato possa convincersi della convenienza per lui di addivenire a detta promessa o dazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che desse luogo alla configurabilità del reato di truffa aggravata anziché di quella del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità il fatto che il pubblico ufficiale, appartenente alla guardia di Finanza, avesse prospettato al privato l'avvenuta rilevazione di una grave infrazione fiscale, in realtà inesistente).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE