Cass. pen. n. 45092 del 03 ottobre 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Curatore fallimentare - Appropriazione di denaro versato per i crediti del fallimento su conto privato del curatore - Peculato - Sussistenza - Truffa aggravata - Esclusione - Ragioni.


Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri inerenti una pubblica funzione, la condotta del curatore fallimentare che richieda ai debitori della fallita di effettuare i versamenti delle somme dagli stessi dovute sul conto personale a lui intestato, anziché su quello della procedura fallimentare, in quanto è in ragione dell'ufficio pubblico ricoperto che l'agente ha la possibilità di conseguire l'oggetto dell'appropriazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18031 del 2022

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 9
Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

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