Cass. civ. n. 451 del 08 gennaio 2024
Testo massima n. 1
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministratore di sostegno - Natura - Potere di rappresentanza in giudizio - Esclusione - Conseguenze.
L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 718
Cod. Civ. art. 716