Cass. civ. n. 451 del 08 gennaio 2024

Testo massima n. 1


CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministratore di sostegno - Natura - Potere di rappresentanza in giudizio - Esclusione - Conseguenze.


L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6518 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 720 bis
Cod. Civ. art. 718
Cod. Civ. art. 716

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