Cass. pen. n. 45103 del 10 ottobre 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Figli minori - Omesso versamento dell’assegno liquidato in sede civile - Mancanza dei mezzi di sussistenza - Art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - Delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. - Esclusione - Assorbimento - Ragioni.
Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che nel primo rimane assorbito ai sensi dell'art. 15 cod. pen., la condotta dell'agente che ometta di versare in favore di figli minori l'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie - obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura - solo nel primo caso si aggiunge l'elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2
Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.