Cass. civ. n. 10016 del 20 aprile 2017

Testo massima n. 1


In caso di proposizione di azione giudiziale di annullamento del licenziamento, il termine di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c. è validamente interrotto dal solo deposito del ricorso introduttivo del giudizio nella cancelleria del giudice adito, senza che, a tali fini, sia necessaria anche la notificazione dell'atto al datore di lavoro, dovendosi evitare che sul soggetto che agisce in giudizio ricadano i tempi di emanazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, con una compressione del termine assegnato dal legislatore per l’esercizio del diritto.

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