Cass. pen. n. 45291 del 08 novembre 2023

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Rischio di trattamenti penitenziari inumani o degradanti - Richiesta di informazioni complementari - Perdurante inerzia dello Stato di emissione - Assegnazione di un termine - Legittimità.


In tema di mandato d'arresto europeo, dovendo intendersi pronunziato "allo stato degli atti" il rifiuto alla consegna per l'esistenza del rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti penitenziari inumani o degradanti nello Stato di emissione, l'Autorità giudiziaria nazionale, a fronte della perdurante inerzia, da parte di tale Stato, nell'evadere la richiesta di informazioni complementari, può assegnare, ex art. 15, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, un termine ultimo all'Autorità giudiziaria di quello Stato, rapportato alla specificità del caso concreto, affinché siano raccolte le informazioni necessarie, sollecitando, nel contempo, l'evasione della menzionata richiesta attraverso l'intervento di "Eurojust".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 27661 del 2021

Normativa correlata

Legge 22/04/2005 num. 69 art. 1
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 bis CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST.
Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 7
Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 15
Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 17

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