Cass. civ. n. 4530 del 20 febbraio 2025
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE
Testimoni de relato actoris e de relato in genere - Rispettivo valore probatorio - Fattispecie.
In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto provata, ai fini dell'addebito della separazione al coniuge, la libera accessibilità ai rispettivi telefoni da parte di marito e moglie attraverso la disponibilità reciproca delle password, come dichiarato da un'amica della coniuge, per quanto da quest'ultima riferitole, così ritenendo erroneamente utilizzabili delle chat estrapolate dal telefono cellulare del marito, dalle quali evincere l'esistenza di una relazione extraconiugale).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.