Cass. pen. n. 45316 del 10 agosto 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid 19 - Art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. n. 134 del 2020 - Ricorso per cassazione trasmesso a mezzo posta elettronica certificata - Certificato elettronico scaduto - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni.


In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale da Covid-19, è inammissibile, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il ricorso per cassazione sottoscritto con firma digitale corredata da un certificato elettronico scaduto, in quanto, ai sensi dell'art. 24, comma 4-bis, d.l. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico scaduto, equivale a mancata sottoscrizione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 41098 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 26 com. 6
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 24 com. 4

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