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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11514 del 9 marzo 2017

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11514 del 9 marzo 2017

Testo massima n. 1

In tema di documentazione dell’interrogatorio di indagato in stato di detenzione, il verbale riassuntivo deve essere rappresentativo di tutti i contenuti probatori emersi nel corso dell’atto, mentre la fonoregistrazione è finalizzata a documentare le modalità con cui si è svolto l’interrogatorio, che possano assumere rilievo nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni; ne deriva che la trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo legittimamente formato, e non anche della fonoregistrazione, non determina l’inefficacia della misura cautelare, salvo che il ricorrente indichi quali contenuti, di rilievo decisivo, emergerebbero esclusivamente dalle trascrizioni, ovvero deduca che l’interrogatorio è avvenuto con modalità idonea ad inquinare i contenuti documentati nel verbale riassuntivo.

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