Cass. pen. n. 121 del 7 gennaio 2016

Testo massima n. 1


In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a norma dell'art. 613 cod. proc. pen., poichè l'unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall'art.571, comma primo, cod. proc. pen. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione.

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