Cass. pen. n. 25431 del 20 giugno 2016

Testo massima n. 1


compiuti, a mente di quanto disposto dall'art. 391-bis cod. proc. pen., anche dal sostituto del difensore, purchè anch'egli in possesso, come il sostituito, della necessaria abilitazione professionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabile la documentazione di investigazioni difensive svolte, nell'ambito di un procedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale, da praticante avvocato non abilitato al patrocinio di fronte al predetto organo giudiziario).

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