Cass. civ. n. 4561 del 14 febbraio 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Sanzioni amministrative - Irregolare conferimento dei rifiuti nei contenitori della


raccolta differenziata destinata al condominio - Violazione del regolamento comunale - Responsabilità dell’amministratore - Esclusione - Fondamento. In tema di sanzioni amministrative, l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6567 del 2006

Normativa correlata

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Cod. Civ. art. 1131

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