Cass. pen. n. 53153 del 15 dicembre 2016

Testo massima n. 1


La richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile prevista dall'art. 612 cod. proc. pen. é decisa dalla Corte di cassazione con procedura "de plano", cioé senza adozione di contraddittorio preventivo.

Testo massima n. 2


La sospensione dell'esecuzione della condanna civile prevista dall'art. 612 cod. proc. pen. riguarda anche l'istituto della provvisionale.

Testo massima n. 3


Non viola il principio devolutivo né il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante.

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