Cass. pen. n. 39542 del 23 settembre 2016
Testo massima n. 1
In tema di risarcimento del danno derivante da reato, ai fini della liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità la decisione sulla provvisionale congruamente motivata).