Cass. pen. n. 39542 del 23 settembre 2016
Testo massima n. 1
In tema di risarcimento del danno derivante da reato, ai fini della liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è suscettibile di riesame in sede di legittimità la decisione sulla provvisionale congruamente motivata).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi