Cass. pen. n. 45697 del 12 settembre 2023

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Misura cautelare a fini esclusivamente estradizionali - Retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - Al momento della emissione di ordinanza cautelare dell'autorità giudiziaria nazionale relativa al medesimo fatto per cui è richiesta la consegna - Esclusione – Ragioni.


La disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non può trovare applicazione a fronte di una prima misura cautelare adottata in un procedimento svolto su iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana per lo stesso fatto per cui è richiesta l'estradizione e di una seconda misura emessa nel procedimento estradizionale ed esclusivamente funzionale alla consegna, in quanto i termini di durata di ciascuna misura sono autonomamente disciplinati e rispondono a finalità diverse, sicché non sono cumulabili.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 36577 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST.

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