Cass. pen. n. 45697 del 12 settembre 2023
Testo massima n. 1
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Misura cautelare a fini esclusivamente estradizionali - Retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - Al momento della emissione di ordinanza cautelare dell'autorità giudiziaria nazionale relativa al medesimo fatto per cui è richiesta la consegna - Esclusione – Ragioni.
La disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non può trovare applicazione a fronte di una prima misura cautelare adottata in un procedimento svolto su iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana per lo stesso fatto per cui è richiesta l'estradizione e di una seconda misura emessa nel procedimento estradizionale ed esclusivamente funzionale alla consegna, in quanto i termini di durata di ciascuna misura sono autonomamente disciplinati e rispondono a finalità diverse, sicché non sono cumulabili.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST.