Cass. pen. n. 15387 del 13 aprile 2016

Testo massima n. 1


L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula "senza rinvio", poichè il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici.

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