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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5274 del 6 agosto 1983

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5274 del 6 agosto 1983

Testo massima n. 1

La novazione oggettiva, quale modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, oltre a presupporre l’esistenza di un’obbligazione inadempiuta o adempiuta solo in parte, è caratterizzata dalla stretta connessione tra l’elemento oggettivo [ diversità dell’oggetto o del titolo dell’obbligazione ] e quello subiettivo o animus novandi [ volontà risultante in modo non equivoco di estinguere la precedente obbligazione ]. Pertanto, per stabilire l’esistenza della novazione, l’
animus novandi non può desumersi puramente e semplicemente da un comportamento negativo [ mancata protesta ] od anche dall’adesione ad una diversa proposta contrattuale [ nella specie: per fornitura di merce a prezzo diverso e maggiore rispetto a quello fissato in un precedente contratto parzialmente inadempiuto ], ma dall’inequivoca manifestazione della comune intenzione di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova.

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