Cass. pen. n. 420 del 14 marzo 1990
Testo massima n. 1
La definizione dello stato di flagranza nel reato, formulata nell'art . 382 del nuovo c.p.p., pur con terminologia diversa, ripropone nella sostanza quella dell'art. 237 del preesistente codice di rito, puntualizzando solo maggiormente il concetto di «sorpresa» come fatto esterno al soggetto attivo, che comprende sia la situazione della flagranza propriamente detta che quelle di quasi-flagranza. La locuzione normativa «immediatamente prima», in particolare, non costituisce sostanziale immutazione rispetto a quella usata dall'art. 237 del vecchio c.p.p., rappresentando solo una puntualizzazione sulla connessione temporale tra il fatto reato e la sorpresa con tracce del pregresso reato.
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