Cass. civ. n. 337 del 25 gennaio 1978

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 1235 c.c., per la novazione soggettiva si osservano le disposizioni disciplinanti i tre istituti della delegazione, dell'estromissione e dell'accollo, istituti che, contemplando le varie ipotesi di sostituzione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio o di aggiunta ad esso di un nuovo debitore, prevedono la liberazione del debitore originario solo in caso di dichiarazione espressa del creditore.

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