Cass. civ. n. 4277 del 14 dicembre 1974

Testo massima n. 1


Il vigente codice civile non prevede, come figura autonoma, la novazione soggettiva, la quale (art. 1235 c.c.), dal lato passivo, si può verificare o meno a seconda delle modalità e delle pattuizioni con cui avviene un mutamento soggettivo nel rapporto obbligatorio, giusta gli artt. 1268 e seguenti c.c.

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