Cass. civ. n. 5414 del 7 maggio 1992
Testo massima n. 1
Ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nonché della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia di tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa.