Cass. pen. n. 45836 del 4 luglio 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA
Condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 417 cod. pen. - Accertamento della pericolosità in concreto - Necessità - Esclusione - Presunzione semplice di pericolosità - Sussistenza - Superabilità - Condizioni - Valutazione del magistrato di sorveglianza - Necessità.
In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza al momento dell'esecuzione della misura, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 203 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 417