Cass. pen. n. 45850 del 15 settembre 2023
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Procedimento di prevenzione patrimoniale già definito - Successivo procedimento per la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992 - Preclusione processuale - Operatività - Limiti.
Il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non ha effetto preclusivo di un successivo procedimento per la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, avente ad oggetto gli stessi beni ed in danno della medesima persona, nel quale siano dedotti fatti nuovi o siano valutati fatti non rilevanti nel giudizio di prevenzione, comportando solo l'onere di una più rigorosa motivazione circa la sussistenza dei presupposti del provvedimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.