Cass. pen. n. 45850 del 15 settembre 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Procedimento di prevenzione patrimoniale già definito - Successivo procedimento per la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992 - Preclusione processuale - Operatività - Limiti.


Il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non ha effetto preclusivo di un successivo procedimento per la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, avente ad oggetto gli stessi beni ed in danno della medesima persona, nel quale siano dedotti fatti nuovi o siano valutati fatti non rilevanti nel giudizio di prevenzione, comportando solo l'onere di una più rigorosa motivazione circa la sussistenza dei presupposti del provvedimento.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 44332 del 2008

Normativa correlata

Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

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