Cass. pen. n. 4804 del 8 gennaio 1993

Testo massima n. 1


In tema di associazione per delinquere, la permanenza nel reato non è interrotta dallo stato di detenzione, tranne che sia raggiunta la prova dell'estromissione della persona dall'associazione criminosa o il suo recesso da questa. Diversamente è a dire, invece, per la sentenza, anche non irrevocabile, che accerti la responsabilità dell'imputato. Essa, infatti, vale, per finzione giuridica, automaticamente ad interrompere l'attività eventualmente ancora in corso, con la conseguenza che la parte di condotta illecita successiva alla pronuncia sarà perseguibile a titolo di reato autonomo.

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