Cass. civ. n. 4586 del 14 febbraio 2023
Testo massima n. 1
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE Società a responsabilità limitata - Revoca dell'amministratore senza giusta causa - Diritto al risarcimento del danno – Sussistenza - Limiti.
La revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al "genus" del mandato, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall'art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1725
Cod. Civ. art. 2259
Cod. Civ. art. 2475