Cass. pen. n. 10603 del 22 novembre 1993

Testo massima n. 1


In tema di instaurazione del giudizio direttissimo, l'art. 450, comma quarto c.p.p., dispone che il fascicolo da trasmettere al giudice competente è quello previsto dall'art. 431, il quale, nell'elencazione degli atti che debbono essere raccolti, non indica la comunicazione della notizia di reato di cui all'art. 347 c.p.p. e l'utilizzazione di tal documento, non acquisito al fascicolo del dibattimento, è consentita dall'art. 357, lett. f) c.p.p., dal momento che esso non costituisce atto descrittivo di fatti e situazioni ovvero di attività svolte prima dell'intervento del pubblico ministero. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la pronuncia assolutoria di merito, assunta sulla scorta d'una deposizione testimoniale, valutata alla luce della comunicazione della notizia di reato, esistente nel fascicolo del pubblico ministero e mai acquisita a quello del dibattimento).

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