Cass. civ. n. 4589 del 14 febbraio 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE Pagamento al creditore apparente - Eccezione in senso stretto - Sussistenza - Fondamento.


La deduzione dell'avvenuto pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c., necessitando di un'idonea allegazione da parte del debitore delle circostanze univoche idonee a sorreggerla e della sua buona fede, integra un'eccezione in senso stretto; come tale, l'allegazione del fatto estintivo del diritto fatto valere dal creditore è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito e non è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17463 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1189
Cod. Proc. Civ. art. 112

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