Cass. pen. n. 6204 del 27 maggio 1994

Testo massima n. 1


La installazione in un esercizio pubblico di un apparecchio televisivo, senza la preventiva specifica autorizzazione del questore di cui all'art. 68, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dà luogo alla ravvisabilità del reato previsto dall'art. 666 c.p. solo se finalizzata alla effettuazione di trattenimenti pubblici indetti o programmati nell'esercizio di attività imprenditoriale, e non anche se rappresenti una mera occasionalità volta a rendere più confortevole o meno disagevole la permanenza del cliente nel locale pubblico.

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