Cass. pen. n. 4591 del 04 dicembre 2023

Testo massima n. 1


GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE - Calendario di udienza - Accettazione successiva di un nuovo incarico - Concomitante impegno professionale del difensore - Legittimo impedimento per l'incarico difensivo successivo - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.


Il difensore che, in data successiva alla formazione del calendario di udienza, accetti un nuovo incarico non può invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze già previste, poiché l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina e accettazione del mandato difensivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 477, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il calendario delle udienze non è più un atto "neutro", ma uno strumento organizzativo normativamente previsto, per cui la conferma della previsione di un'udienza, già ivi indicata, non può intendersi come impedimento sopravvenuto rispetto al momento in cui il calendario è stato formato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 23764 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 1
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

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