Cass. pen. n. 2856 del 19 luglio 1995
Testo massima n. 1
Il potere di modificare le prescrizioni inerenti all'ordinanza che ha disposto le modalità di esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata spetta allo stesso magistrato di sorveglianza che ha emesso la suddetta ordinanza, a prescindere dal fatto che la persona sottoposta agli obblighi si sia trasferita.