Cass. pen. n. 2911 del 30 giugno 1995

Testo massima n. 1


La condanna al pagamento delle spese del procedimento può essere inflitta dal giudice dell'imputato, in base al principio della soccombenza, soltanto con il provvedimento (sentenza e non ordinanza) con cui si definisce un grado del procedimento. Conseguentemente, in difetto di specifiche disposizioni di legge relative al giudizio cautelare, deve escludersi che il rigetto dell'appello o della istanza di riesame proposta dall'imputato, comporti condanna dello stesso alle spese dell'impugnazione.

Testo massima n. 2


La sostituzione, disposta dal giudice delle indagini preliminari, della misura personale interdittiva della sospensione cautelare dall'ufficio con quella della custodia cautelare in carcere, ha la natura e gli effetti di primo provvedimento restrittivo della libertà personale, con la conseguenza che l'impugnazione proposta contro tale ordinanza, anche se viene indicata come appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., deve essere qualificata, a norma dell'art. 568, comma quinto, stesso codice, come richiesta di riesame, per la quale vale la disposizione dell'art. 309, comma nono, c.p.p., secondo la quale il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati.

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