Cass. civ. n. 4597 del 14 febbraio 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE ISC/TAEG – Mancata o inesatta indicazione – Sanzionabilità ex art. 117 TUB - Esclusione - Fondamento.


In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 39169 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1350

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