Cass. pen. n. 5007 del 13 novembre 1997

Testo massima n. 1


Nel procedimento di sorveglianza ben possono essere valutati fatti storicamente accertati, costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale. Ed invero, in questa sede quel che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso — prescindendo dall'accertamento giudiziale della sua responsabilità — sia meritevole dei benefici penitenziari alternativi alla detenzione. (Fattispecie relativa a revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta nei confronti di condannato che aveva più volte violato le prescrizioni impostegli, si era reso responsabile di danneggiamento in un ospedale e si era fatto sorprendere in compagnia di noti pregiudicati).

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