Cass. pen. n. 1739 del 18 maggio 1999

Testo massima n. 1


In tema di esecuzione, posto che l'art. 657 comma 4 c.p.p. consente la fungibilità della custodia cautelare sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato, solo a condizione che quest'ultimo sia stato commesso anteriormente alla detenzione ingiustamente sofferta, il giudice deve accertare rigorosamente e rendere esplicito con adeguata motivazione il momento di commissione e non la data di accertamento del reato per il quale è stato emesso ordine di esecuzione.

Testo massima n. 2


In tema di invalidità della notificazione, qualora la consegna della copia sia effettuata a mani di persona indicata con la specificazione del rapporto di parentela, non è necessario che la relata rechi la indicazione delle generalità della suddetta, la cui capacità si presume sino a prova del contrario, dal momento che sia l'art. 157 c.p.p., che l'art. 7 legge 20 novembre 1982 n. 890, nel negare all'ufficiale giudiziario ed all'agente postale la possibilità di eseguire notifica tramite consegna dell'atto a minore degli anni quattordici, ovvero a persona in stato di manifesta incapacità di intendere e volere, non impongono il compimento di particolari indagini per accertare la capacità del consegnatario.

Testo massima n. 3


Poiché l'ordine di carcerazione non deve essere notificato al condannato, ma deve essere eseguito, sono inammissibili tanto censure di nullità della notifica dell'ordine stesso, quanto quelle relative alla violazione dell'art. 656 comma 2 c.p.p., nel testo anteriore alle modifiche introdotte con l'art. 1 della legge 27 maggio 1998 n. 865. Invero, da un lato, la prescritta consegna di copia all'interessato al momento dell'esecuzione è unicamente diretta a mettere il soggetto in grado di attivare tempestivamente le eventuali questioni sul titolo e le altre previste dagli articoli 667 e seguenti del c.p.p.; dall'altro, per il principio di tassatività delle nullità, l'omissione della prevista ingiunzione all'interessato di costituirsi in carcere, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a mesi sei, è sfornita di sanzioni e non comporta alcuna conseguenza.

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