Cass. pen. n. 4611 del 13 dicembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Decisioni in tema di sequestro, confisca e restituzione dei beni al terzo interessato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Esperibilità della procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. - Condizioni.
In tema di impugnazioni, avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione si pronuncia sull'istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo interessato non condannato non è ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in quanto rimedio esperibile solo in relazione alle pronunce per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna, né può invocarsi la correzione dell'errore materiale qualora l'emenda del vizio dedotto, mutando il contenuto decisorio della sentenza, comporti una "modificazione essenziale dell'atto".
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Cod. Pen. art. 240 bis