Cass. pen. n. 8034 del 7 luglio 2000
Testo massima n. 1
Il riconoscimento fotografico in sede di indagini preliminari ha valore indiziario, di orientamento investigativo; il relativo verbale non può essere inserito originariamente nel fascicolo d'ufficio ex art. 431 c.p.p., ma può eventualmente essere acquisito al processo in sede di contestazione al testo ex art. 500 comma 4 c.p.p. In mancanza di detta acquisizione, la ricognizione va ripetuta in dibattimento alla presenza dell'imputato, ovvero il fatto della precedente individuazione della persona imputata del reato come il soggetto raffigurato nella fotografia deve essere confermata dai testi e dagli agenti operanti con l'attestazione della coincidenza delle generalità dell'imputato e della persona riconosciuta.
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